Sez. 2, Sentenza n. 3544 del 06/12/1971 (Rv. 355209 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - REALE - PROVA - TESTIMONIALE (ORALE) - INTERPOSIZIONE REALE DI PERSONA - SIMULAZIONE - INSUSSISTENZA - OBBLIGHI DELL'INTERPOSTO - TRASFERIMENTO DI IMMOBILI - PROVA TESTIMONIALE - PRECLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - IN GENERE - INTERPOSIZIONE DI PERSONA - REALE - PROVA - TESTIMONIALE (ORALE) - INTERPOSIZIONE REALE DI PERSONA - SIMULAZIONE - INSUSSISTENZA - OBBLIGHI DELL'INTERPOSTO - TRASFERIMENTO DI IMMOBILI - PROVA TESTIMONIALE - PRECLUSIONE.*
Nell'interposizione reale non esiste simulazione, dato che l'interposto, d'accordo con l'interponente, contratta in nome proprio ed acquista effettivamente i diritti nascenti dal contratto, salvo l'Obbligo, derivante dai rapporti interni, di ritrasmettere i diritti in tal modo acquistati dall'interponente; se tale Obbligo riguarda il trasferimento di beni immobili, non e consentito fornire la prova a mezzo di testimoni, dovendo la promessa vendita risultare, sotto pena di nullita, da atto scritto, a norma dell'art 1351, in relazione all'art 1350 n 1 cod civ. (V 2662'68, mass n 335198; 481'66, mass n 320954; 2130'64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1414
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)