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Sez. L, Sentenza n. 5647 del 11/06/1990 (Rv. 467639 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AI RAPPORTI DEGLI ADDETTI ALLA SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA DELLA CALABRIA.*
Stato
decisa il 1990-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/467639-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI - FATTISPECIE RELATIVA AI RAPPORTI DEGLI ADDETTI ALLA SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO-AGRARIA DELLA CALABRIA.*

In relazione ai contratti collettivi postcorporativi di diritto comune, i quali, non rientrando fra le fonti di diritto oggettivo, non possono essere sottoposti a diretto esame della Corte di Cassazione, il ricorrente non può limitarsi a dedurre che il giudice del merito - cui è istituzionalmente riservata la interpretazione degli Atti privatistici di natura negoziale - abbia violato alcune regole di ermeneutica contrattuale, ma deve anche indicare in qual modo tale giudice abbia deviato da esse, non essendo sufficiente la semplice critica della costruzione concettuale operata dalla sentenza di merito e la proposta di una contraria interpretazione. (nella specie, l'impugnata sentenza aveva in particolare ritenuto che, ai sensi dell'art. 1 del contratto integrativo regionale per gli addetti alla sistemazione idraulico-forestale ed idraulico- agraria della Calabria e dell'art. 5 del C.C.n.L. per i dipendenti dei consorzi di bonifica, i lavoratori con almeno centottanta giornate di effettivo lavoro in un anno solare non avessero diritto ad essere assunti, a tempo indeterminato, sin dal primo giorno dell'anno successivo, dovendo tale assunzione avvenire, come stabilito in relazione ai programmi d'intervento delle regioni e degli altri enti pubblici operanti nel settore ed alle concessioni di lavori assentite ai consorzi, in conformità alle "previsioni annuali di fabbisogno e d'impiego regionale di manodopera da occupare nel settore". La suprema Corte ha confermato la decisione, escludendo altresì l'applicabilità al rapporto a tempo indeterminato predetto - da considerare come nuovo anziché come trasformazione del precedente - del principio dell'eseguibilità immediata delle obbligazioni senza termine sancito dall'art. 1183, primo comma, cod. civ.). (V 7645/86, mass n 449651; (Conf 3193/87, mass n 452261).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legge 03/02/1970 num. 7 art. 3 CORTE COST., Legge 11/03/1970 num. 83 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 457 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)