Sez. L, Sentenza n. 7645 del 17/12/1986 (Rv. 449651 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - SALARIATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO - CARATTERI - ASSUNZIONE CON CONTRATTO SENZA PREFISSIONE DI TERMINE - ASSICURAZIONE DI ALMENO CENTOTTANTUNO GIORNATE ANNUALI DI EFFETTIVO LAVORO PER TUTTA LA DURATA DEL RAPPORTO - CLAUSOLA EX ART. 20 C.C.N.L. 11 OTTOBRE 1974 - VIOLAZIONE DELL'ART. 2120 COD. CIV. - ESCLUSIONE - LEGITTIMITÀ - SUSSISTENZA - FACOLTÀ DI OPZIONE PER LA RETRIBUZIONE GIORNALIERA CON L'AGGIUNTA DI INDENNITÀ IN LUOGO DEI COMPENSI ORDINARI PER FESTIVITÀ, FERIE E GRATIFICHE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - SALARIATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - OPERAI AGRICOLI A TEMPO INDETERMINATO - CARATTERI - ASSUNZIONE CON CONTRATTO SENZA PREFISSIONE DI TERMINE - ASSICURAZIONE DI ALMENO CENTOTTANTUNO GIORNATE ANNUALI DI EFFETTIVO LAVORO PER TUTTA LA DURATA DEL RAPPORTO - CLAUSOLA EX ART. 20 C.C.N.L. 11 OTTOBRE 1974 - VIOLAZIONE DELL'ART. 2120 COD. CIV. - ESCLUSIONE - LEGITTIMITÀ - SUSSISTENZA - FACOLTÀ DI OPZIONE PER LA RETRIBUZIONE GIORNALIERA CON L'AGGIUNTA DI INDENNITÀ IN LUOGO DEI COMPENSI ORDINARI PER FESTIVITÀ, FERIE E GRATIFICHE.*
La categoria degli operai agricoli a tempo indeterminato costituisce un tertium genus rispetto alle tradizionali categorie dei salariati fissi e dei braccianti agricoli avventizi ed è caratterizzata dal fatto che a tali lavoratori, assunti con contratto senza prefissione di termine, il datore di lavoro garantisce almeno n. 181 giornate annuali di effettivo lavoro per tutta la durata del rapporto. In ragione di tale speciale connotazione, che differenzia tale rapporto di lavoro dall'ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non viola il disposto dell'art. 2120 cod. civ. (che si riferisce soltanto a quest'ultimo), ed è in generale legittima, la clausola prevista dall'art. 20 CCNL 11 ottobre 1974 di categoria che lascia agli operai a tempo indeterminato la facoltà di optare per la retribuzione giornaliera con l'aggiunta di un cosiddetto terzo elemento costituito da una indennità in luogo dei compensi ordinari per festività nazionali ed infrasettimanali, per ferie, per gratifica natalizia e pasquale, e per altri istituti riconosciuti alle altre categorie di lavoratori. (V 2070/85, mass n 445274).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 08/08/1972 num. 457 art. 8, Contr. Coll. 11/10/1974 num. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)