Sez. L, Sentenza n. 3193 del 02/04/1987 (Rv. 452261 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - DEDUZIONE DELLA VIOLAZIONE DI REGOLE DI ERMENEUTICA - INSUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ - LIMITI - DEDUZIONE DELLA VIOLAZIONE DI REGOLE DI ERMENEUTICA - INSUFFICIENZA - FATTISPECIE.*
In relazione ai contratti collettivi postcorporativi di diritto comune, che, non rientrando fra le fonti di diritto oggettivo, non possono essere sottoposti a diretto esame interpretativo della Corte di Cassazione, il ricorrente non può limitarsi a dedurre che il giudice del merito - cui è istituzionalmente riservato la interpretazione degli Atti privatistici di natura negoziale - abbia violato alcune regole di ermeneutica contrattuale, ma deve anche indicare in qual modo tale giudice abbia deviato da esse, non essendo sufficiente la semplice critica della costruzione concettuale operata dalla sentenza di merito e la proposta di una contraria interpretazione. (nella specie, alla stregua del principio suesposto, la suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza del merito la quale aveva ritenuto che l'assegno di reperibilità - ai dipendenti dell'a.C.e.A. Corrisposto, in virtù dell'accordo aziendale del 28 ottobre 1976, ad personam ed in cifra fissa - non fosse computabile ai fini della Determinazione delle mensilità aggiuntive e del premio di produttività e che, d'altra parte, tali compensi non fossero computabili ai fini della Determinazione dello importo dell'assegno predetto). (V 846/84, mass n 433060; (V 1601/83, mass n 426443; (V 6021/81, mass n 416803).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)