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Sez. L, Sentenza n. 12562 del 27/08/2003 (Rv. 566323 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento di dirigente di azienda assicurativa - Giustificazione del licenziamento - Condizioni - Equiparabilità alla nozione legale di giustificato motivo - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566323-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Considerato il particolare modo di configurarsi del rapporto di lavoro dirigenziale, e la esclusione nel suo ambito di un licenziamento qualificabile come disciplinare, ai fini della giustificatezza del licenziamento stesso può rilevare qualsiasi motivo purché esso possa costituire la base per una motivazione coerente e sorretta da motivi apprezzabili sul piano del diritto, a fronte del quale non è necessaria una analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale che escluda l'arbitrarietà del licenziamento; ciò premesso, deve ritenersi che non integri un giustificato motivo di licenziamento, non essendo idonea a far far venire meno il particolare rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro la condotta di un dirigente il quale - ritenendo pregiudicati i propri diritti, anche in base ad una sua valutazione soggettiva, purché non manifestamente arbitraria né pretestuosa - chieda al datore di lavoro il ripristino di essi, prospettando in alternativa il ricorso al giudice.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 17/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)