Sez. L, Sentenza n. 12935 del 22/11/1999 (Rv. 531387 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO | Sentenza del pretore - "Revisio per saltum" - Ammissibilità - Mutato assetto ordinamentale e processuale ex legge n. 353 del 1990 - Rilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO
Il ricorso "per saltum" in cassazione, sull'accordo delle parti di omettere l'appello, ai sensi dell'art. 360 comma secondo cod. proc. civ., è ammissibile anche avverso sentenza appellabile emessa dal pretore, ancorché la suddetta norma si riferisca letteralmente alle sole sentenze del tribunale. Ed infatti l'esclusione dei provvedimenti pretorili dal novero delle sentenze ricorribili "per saltum", che nel codice di rito del 1942 assolveva alla funzione di garantire che il merito della controversia venisse deciso - almeno in sede di gravame - da un organo collegiale, non trova più giustificazione nel mutato assetto ordinamentale e processuale, dacché, da un lato, ex art. 88 della legge n. 353 del 1990, il tribunale decide normalmente in veste monocratica e, dall'altro, il pretore (ancor prima della riforma del giudice unico, che lo ha ribattezzato come "tribunale"), non soltanto per il processo del lavoro, ha finito con l'identificarsi con il giudice di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)