Sez. L, Sentenza n. 417 del 17/01/1998 (Rv. 511698 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO | Sentenza del pretore - "Revisio per saltum" - Ammissibilità - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO
Non è ammissibile, avverso sentenza appellabile emessa dal Pretore giudice del lavoro, il ricorso "per saltum" in cassazione sull'accordo delle parti di omettere l'appello ai sensi dell'art. 360 secondo comma cod. proc. civ.. Ciò perché tale norma fa testuale riferimento alla sentenza appellabile "del Tribunale", e non è pertinente, in proposito, il rinvio generale posto dall'art. 311 cod. proc. civ. (riguardante esclusivamente le disposizioni da applicare nei procedimenti "davanti" al pretore e al tribunale). Nè la suddetta norma dell'art. 360 può ritenersi implicitamente modificata dalle intervenute riforme del codice di rito - sino a quella, recente, del 1990 -, e neppure può essere applicata, con interpretazione estensiva o analogica, fuori dal caso in essa considerato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)