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Sez. 1, Sentenza n. 21080 del 28/10/2005 (Rv. 584635 - 01)

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE | Natura - "Error in procedendo" - Deducibilità come motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento - Potere della Corte di Cassazione di esaminare direttamente le risultanze istruttorie e gli atti di causa - Sussistenza.
Stato
decisa il 2005-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584635-01

COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - IN GENERE

La deduzione, come motivo di ricorso per cassazione, di una questione riguardante la competenza non può farsi sotto il profilo del vizio di motivazione, atteso che, in ordine alla detta questione, come in ordine ad ogni questione che involga l'applicazione di una norma processuale, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto, potendo essa procedere all'apprezzamento diretto delle risultanze istruttorie e degli atti di causa, al fine di individuare il giudice competente.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)