diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 13910 del 23/07/2004 (Rv. 574950 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Regolamento di competenza - Oggetto del giudizio - Poteri della Cassazione - Omessa motivazione del provvedimento impugnato con il regolamento - Irrilevanza - Applicabilità del principio al regolamento di competenza improprio introdotto dall'art. 6 Legge 353/1990 per i provvedimenti in tema sospensione del giudizio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574950-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Poiché in sede di regolamento di competenza la Cassazione ha il compito di stabilire il giudice competente indipendentemente dalla motivazione della sentenza impugnata e dalla prospettazioni delle parti, l'omessa motivazione del giudice a quo perde ogni rilievo, giacché a tale manchevole attività sopperisce la Corte la quale, dovendo statuire autonomamente sulla competenza in forza dei poteri di indagine di fatto connessi al denunciato error in procedendo, provvede direttamente all'esigenza di una motivazione che si sostituisce a quella mancante del giudice di merito. Tale principio trova applicazione anche nell'ipotesi di regolamento di competenza improprio introdotto dall'art. 6 legge 353/1990 per l'impugnazione dei provvedimento di sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., atteso che anche in tali ipotesi la Cassazione - svincolata dalla motivazione resa con il provvedimento impugnato e dalle ragioni adotte dalle parti - deve accertare l'esistenza o meno del rapporto di pregiudizialità ravvisato dal giudice a quo nell'esercizio degli stessi poteri di indagine commessile in sede di regolamento proprio di competenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)