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Sez. 2, Ordinanza n. 19432 del 13/09/2010 (Rv. 614610 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Circolazione di un veicolo con targa di prova - Mancanza a bordo del documento di autorizzazione e della relativa targa - Illeciti amministrativi di cui agli artt. 93, comma 7, e 193, comma 2, del codice della strada - Sussistenza - Documentazione e targa presenti in altra sede o a bordo di altro veicolo - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2010-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614610-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

A norma degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 474 del 2001 la circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata sia all'esposizione della targa relativa sia all'esistenza dell'autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa. Tale autorizzazione, tuttavia è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso. Pertanto, la mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta (art. 93, comma 7, codice della strada) e privo della copertura assicurativa (art. 193, comma 2, codice della strada); né rileva che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione, poiché il dettato normativo prevede un illecito formale, di pura condotta, avente una finalità non tanto di repressione, quanto di prevenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 93, Cod. Strada art. 98 CORTE COST., Cod. Strada art. 193, DPR 24/11/2001 num. 474 art. 1, DPR 24/11/2001 num. 474 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)