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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 17075 del 28/06/2018 (Rv. 649790 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale sussidiaria – Art. 14, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007 - Accertamento anche d’ufficio della situazione di pericolo - Attualità al momento della decisione - Necessità.
Stato
decisa il 2018-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649790-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, in particolare, ai sensi dell'art. 14 lett. c) del d.lgs. n. 251 del 2007, è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui all'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 25 del 2008, se la situazione di esposizione a pericolo per l'incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C), Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Costituzione art. 10 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)