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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 13172 del 28/05/2013 (Rv. 626715 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Cognizione - Accertamento della situazione aggiornata al momento della decisione - Necessità - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2013-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626715-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale dello straniero, l'esame sulla sussistenza delle condizioni soggettive ed oggettive per ottenere una misura tipica od atipica di protezione internazionale deve essere fondato sull'accertamento della situazione attuale ed aggiornata, riferito al momento della decisione, consentendo l'art. 4 del d.lgs.19 novembre 2007, n. 251 che la domanda di protezione internazionale possa essere motivata anche da avvenimenti verificatesi dopo la partenza del richiedente, quando sia accertato che le attività addotte costituiscano l'espressione e la continuazione di convinzioni ed orientamenti già manifestati nel paese d'origine. Ne consegue che l'esame di cui all'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007 deve essere condotto alla luce della situazione attuale e che le informazioni da richiedersi al Ministero degli Esteri ex art. 8, comma 2, del d.lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, devono essere aggiornate.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10 com. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 4, Decreto Legisl. 25/01/2008 num. 25 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)