Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9427 del 17/04/2018 (Rv. 648961 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Immigrazione – Protezione sussidiaria o umanitaria – Dichiarazioni del richiedente formulate all'arrivo in Italia - Valore probatorio esclusivo - Illegittimità - Valutazione delle deduzioni poste a base della domanda - Necessità - Integrazione istruttoria officiosa - Accertamento all'attualità - Fattispecie.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di di accertamento delle condizioni di legge per il riconoscimento della protezione internazionale, ed in particolare della protezione sussidiaria ed umanitaria, non può rigettarsi la domanda unicamente sulla base di quanto dichiarato dal cittadino straniero riguardo ai motivi che lo avevano originariamente determinato a lasciare il proprio paese, mancando di accertare, all'attualità, la sussistenza, successivamente dedotta dal richiedente nel procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale, di una situazione d'instabilità socio politica o di violenza indiscriminata, nella specie, astrattamente rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 14 lettera c) del d.lgs n. 251 del 2007, atteso che la necessità di ricevere protezione dal paese ospitante può sorgere anche in un momento successivo rispetto alla partenza del richiedente dal Paese di origine, tanto per ragioni oggettive quanto per ragioni soggettive. (Nel caso di specie, la S.C., cassando la pronuncia di merito, ha escluso la decisività delle dichiarazioni del cittadino straniero formulate all'atto di arrivo nel nostro paese, molti anni prima di richiedere la protezione internazionale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 lett. C, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27 com. 1, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)