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Sez. 2, Sentenza n. 3398 del 11/04/1996 (Rv. 496945 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - SCELTA TRA RIDUZIONE DEL PREZZO E RISOLUZIONE | Domanda di risoluzione - Domanda subordinata di riduzione del prezzo - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496945-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - SCELTA TRA RIDUZIONE DEL PREZZO E RISOLUZIONE

In tema di garanzia per vizi della cosa venduta e per il caso in cui l'azione di riduzione del prezzo sia accordata al compratore non in via esclusiva, ma in via concorrente con l'azione di risoluzione, deve negarsi l'ammissibilità della domanda di riduzione in modo subordinato, rispetto alla proposizione in via principale dell'azione di risoluzione, atteso che entrambe le azioni si ricollegano ai medesimi presupposti, cioè la sussistenza di vizi con le caratteristiche fissate dall'art. 1490 cod. civ. (il quale detta in materia una disciplina completa e non integrabile con le regole dell'art. 1455 cod. civ. sull'importanza dell'inadempimento), restando radicalmente esclusa la configurabilità di un rapporto di subordinazione fra le rispettive domande, sicché il compratore deve scegliere fra l'una o l'altra.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1455

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)