Sez. 2, Sentenza n. 22416 del 29/11/2004 (Rv. 578330 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Ipotesi di risoluzione previste dall'art. 1492 cod. civ. - Maggiore ampiezza rispetto a quelle previste in generale dall'art. 1455 cod. civ. - Questione di legitimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1492 cod. civ. nella parte in cui prevederebbe una troppo ampia possibilità di risoluzione del contratto di compravendita, per vizi della cosa venduta, senza che le parti contraenti siano restituite indenni nella situazione di partenza, ovvero nella parte in cui la risoluzione sarebbe consentita, senza alcuna valida giustificazione, in casi del tutto eccentrici rispetto a quelli previsti dalla normativa generale dell'art. 1455 cod. civ. Sotto il primo profilo, infatti, la situazione di svantaggio che può crearsi per il venditore è stata ragionevolmente disciplinata dal legislatore con la previsione della decadenza dall'azione, la quale deve essere esercitata, a norma dell'art. 1495 cod. civ., entro il breve termine di un anno dalla consegna del bene, proprio per evitare che il compratore possa esercitarla dopo aver usato il bene per lungo tempo; sotto il secondo profilo, non è esatto che l'art. 1492 preveda una possibilità di risoluzione più ampia rispetto a quella (basata sull'inadempimento di non scarsa importanza) prevista dall'art. 1455, del quale, invece, costituisce applicazione restrittiva, avendo il legislatore, quando l'inadempimento del venditore si sostanzi nella consegna di una cosa affetta da vizi, operato una diretta valutazione dell'importanza dell'inadempimento in relazione ai presupposti dell'inidoneità della cosa all'uso cui è destinata o dell'apprezzabile diminuzione del suo valore, previsti dall'art. 1490, primo comma, cod. civ., richiamato dall'art. 1492.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)