Sez. 2, Sentenza n. 5670 del 21/12/1977 (Rv. 389201 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - PRESUNZIONI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
Se e insindacabile l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla Rilevanza probatoria delle circostanze indizianti addotte dalla parte a dimostrazione del carattere simulato di una vendita, tuttavia tale giudizio, per sfuggire a una valida censura, deve essere correttamente motivato sotto l'aspetto della logica giuridica e della completezza di esame: si deve, cioe, acquisire la certezza che il giudice del merito abbia tenuto conto di tutte le circostanze che caratterizzano la fattispecie controversa e le abbia consapevolmente e razionalmente valutate, non isolatamente ma nel loro complesso, ponendole in rapporto le une con le altre. (V 2456/73, mass n 365866).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)