Sez. 5, Sentenza n. 8459 del 21/06/2001 (Rv. 547612 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA | Azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero dei tributi - Cessazione del regime prorogato per l'ultimazione dei lavori - Prescrizione triennale "ex" art. 6 D.L. n. 1150 del 1967 - Decorrenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA
In materia di azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero di tributi nella misura ordinaria, in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari, per effetto di decadenza dalle agevolazioni contemplate nel settore dell'edilizia, la prescrizione triennale, stabilita dall'art. 6 del decreto legge 11 dicembre 1967, n. 1150, decorre, una volta cessato il regime prorogato per l'ultimazione dei lavori, dal compimento del termine annuale perentorio per la presentazione della denuncia da parte del contribuente, a sua volta decorrente dal 31 dicembre 1985, data di scadenza di detto regime prorogato (secondo quanto previsto, da ultimo, dall'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 790).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/12/1967 num. 1150 art. 6, Legge 07/02/1968 num. 26 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 790 art. 1, Legge 23/02/1982 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)