Sez. 5, Sentenza n. 2988 del 27/02/2003 (Rv. 560756 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Agevolazioni nel settore edilizio, ai sensi della legge n. 408 del 1949 - Spettanza - Condizioni - Denuncia di avvenuto adempimento degli obblighi ex art. 6 del D.L. n. 1150 del 1967 - Presentazione - Obbligo - Termine annuale - Decorrenza - Azione dell'amministrazione finanziaria - Prescrizione triennale - Decorrenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie nel settore edilizio, concesse dalla legge 2 luglio 1949, n. 408 (e successive modifiche), la fruizione del beneficio è subordinata, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150 (convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26), alla presentazione - che costituisce per il contribuente non una facoltà, ma un vero e proprio obbligo - di apposita denuncia, corredata dalla documentazione comprovante l'adempimento degli obblighi prescritti dalla legge. A seguito della proroga al 31 dicembre 1985, disposta dall'art. 1 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 790 (convertito nella legge 23 febbraio 1982, n. 47), del termine per la fruizione delle agevolazioni - proroga avente portata non territorialmente limitata, ma generale, ad onta del titolo del provvedimento che la contiene, - il termine annuale per la presentazione dell'anzidetta denuncia decorre da tale data, e dalla scadenza di esso (31 dicembre 1986) decorre quello triennale di prescrizione dell'azione dell'amministrazione finanziaria (previsto dal citato art. 6 del D.L. n. 1150 del 1967) diretta al recupero dell'imposta nella misura ordinaria.
Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST., Decreto Legge 11/12/1967 num. 1150 art. 6, Legge 07/02/1968 num. 26 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 790 art. 1, Legge 23/02/1982 num. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)