diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 10335 del 01/07/2003 (Rv. 564686 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA | Agevolazioni "ex lege" n. 408 del 1949 - Proroga - Cessazione con il 31 dicembre 1985 - Denuncia dell'adempimento degli obblighi previsti per la conferma delle agevolazioni - Termine annuale - Decorrenza - Decadenza dalle agevolazioni - Termine triennale per l'azione per il recupero delle imposte in misura ordinaria - Decorrenza.
Stato
decisa il 2003-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564686-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA

In tema di agevolazioni tributarie, una volta scaduto con il 31 dicembre 1985 il regime di proroga delle agevolazioni di cui alla legge 2 luglio 1949 n. 408 e successive modifiche, intese a favorire l'edilizia abitativa non di lusso, il termine annuale (perentorio) per la presentazione della denuncia, dalla quale risulti l'adempimento degli obblighi richiesti per la conferma delle agevolazioni fruite in via provvisoria all'atto della registrazione, non decorre dalla data di ultimazione dei lavori, ma dal 31 dicembre 1985, e dalla scadenza di tale termine (31 dicembre 1986) inizia a decorrere, poi, qualora per mancata presentazione di detta denuncia si sia verificata la decadenza del contribuente dalle agevolazioni suddette, il termine triennale previsto dall'art. 6 del D.L. 1150/1967 per l'azione dell'Amministrazione Finanziaria per il recupero dei tributi in misura ordinaria.

Riferimenti normativi: Legge 02/07/1949 num. 408 CORTE COST., Decreto Legge 11/12/1967 num. 1150 art. 6, Legge 07/02/1968 num. 26 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 790 art. 1, Legge 23/02/1982 num. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)