Sez. 3, Sentenza n. 1716 del 07/06/1974 (Rv. 369889 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - MANCATA ASTENSIONE - OMESSA ISTANZA DI RICUSAZIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE - MANCATA ASTENSIONE - OMESSA ISTANZA DI RICUSAZIONE - NULLITA DELLA SENTENZA - INSUSSISTENZA.*
Salva l'ipotesi prevista dal n 1 dell'art 51 cod proc civ, la mancata astensione di un giudice incompatibile non determina la nullita della pronunzia alla cui deliberazione egli abbia partecipato, qualora la parte non abbia proposto tempestivamente l'istanza di ricusazione, che costituisce l'unico mezzo processuale di cui la parte stessa puo avvalersi per opporre l'incapacita soggettiva del magistrato, ed al quale la parte medesima puo far agevolmente ricorso posto che la composizione del collegio giudicante puo essere rilevata dal ruolo di udienza e dalla intestazione del verbale di causa da parte del cancelliere. (Conf 2679'71, mass n 353835).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)