Sez. 1 - , Sentenza n. 5894 del 12/03/2018 (Rv. 648250 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO (CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO DI NORME DI DIRITTO CANONICO) - TRASCRIZIONE - TARDIVA | Trascrizione richiesta da un solo coniuge prima della morte dell’altro, ma eseguita dopo il suo decesso – Ammissibilità – Conoscenza e non opposizione del coniuge non richiedente la trascrizione – Verifica in riferimento al momento in cui la trascrizione è stata richiesta – Necessità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO (CONTRARIETÀ ALL'ORDINE PUBBLICO DI NORME DI DIRITTO CANONICO) - TRASCRIZIONE - TARDIVA
La conoscenza e la non opposizione alla richiesta di trascrizione tardiva del c.d. matrimonio concordatario proposta dall'altro coniuge, di cui all'art. 8, l. n. 121 del 1985, che ha reso esecutivo il c.d. nuovo Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, devono verificarsi in riferimento al momento in cui la trascrizione è stata richiesta. Qualora la verifica risulti positiva, può precedersi alla trascrizione tardiva, non rilevando la successiva morte del coniuge che non si era opposto, sebbene verificatasi prima che la trascrizione fosse eseguita.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 82, Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8, Legge 29/05/1929 num. 847 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)