Sez. 2, Sentenza n. 4359 del 26/03/2001 (Rv. 545182 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CANONICO | Istanza di trascrizione - Requisito della "conoscenza" e della "non opposizione" alla medesima da parte dell'altro coniuge - Sussistenza - Necessità - Portata - Dichiarazione di consentire la trascrizione resa in occasione della celebrazione del matrimonio - Consenso alla trascrizione dato da uno dei coniugi con un atto destinato ad operare dopo la sua morte - Inidoneità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CANONICO
In presenza della volontà di uno dei coniugi di ottenere la trascrizione di un matrimonio canonico non trascritto, il requisito della "conoscenza" della relativa istanza e della "non opposizione" alla medesima da parte dell'altro coniuge - imposto dall'art. 8 della legge 121 del 1985 - postula lo specifico riferimento all'istanza di siffatta forma di adesione, onde non può ritenersi integrato dalla dichiarazione, resa dagli sposi in occasione della celebrazione stessa, di consentire la trascrizione o dal consenso alla trascrizione dato da uno dei coniugi con un atto destinato ad operare dopo la sua morte.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 82, Tratt. Internaz. 18/02/1984 num. 8, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)