Sez. 2, Sentenza n. 10734 del 04/05/2010 (Rv. 613044 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - TRASCRIZIONE - TARDIVA | Art. 8 della legge n. 121 del 1985 - Condizioni - Trascrizione dopo la morte - Ammissibilità - Esclusione - Attualità del consenso - Necessità - Conseguenze - Dichiarazione resa dal coniuge in epoca anteriore alla morte - Irrilevanza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - CONCORDATARIO - TRASCRIZIONE - TARDIVA
A norma dell'art. 8, sesto comma, della legge 25 marzo 1985, n. 121, attuativa degli Accordi di modifica dei Patti lateranensi intervenuti tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede nel 1984, la trascrizione tardiva del matrimonio canonico può avvenire a condizione che la relativa domanda sia proposta dai coniugi o anche da uno solo di essi, purché l'altro ne sia a conoscenza e non si opponga. Tale consenso, tuttavia, deve essere attuale; pertanto, come non è consentito procedere alla trascrizione tardiva dopo la morte di uno dei coniugi, così l'attualità del consenso non può ritenersi integrata dalla dichiarazione, resa dall'altro coniuge in epoca anteriore alla morte, di acconsentire alla trascrizione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 29, Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)