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Sez. 3 - , Sentenza n. 49162 del 04/05/2018 Ud. (dep. 29/10/2018) Rv. 275024 - 01

NOTIFICAZIONI - FORMA - FORME PARTICOLARI | Notificazione tramite posta elettronica certificata al Difensore - Decreto autorizzativo del giudice - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-05-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275024-01

NOTIFICAZIONI - FORMA - FORME PARTICOLARI

In tema di notificazioni, non è necessario, ai fini dell'utilizzo della posta elettronica certificata (c.d. pec) alcun decreto autorizzativo del giudice. (Nella specie, riguardante la notificazione a mezzo pec al difensore dell'avviso di fissazione di udienza avanti la Corte di cassazione ai sensi del d.m. 14 ottobre 2017, che ha esteso, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 10, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. con modif. nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, al processo penale di legittimità le notificazioni telematiche ai difensori, la Corte ha precisato che un decreto motivato è necessario solo per l'adozione delle forme particolari di notificazione disposte dal giudice ai sensi dell'art. 150 cod. proc. pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 150, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 14/09/2017

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)