Sez. 4, Sentenza n. 2431 del 15/12/2016 Cc. (dep. 18/01/2017) Rv. 268877 - 01
NOTIFICAZIONI - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - DIFENSORE | Notifica al difensore - Invio mediante "pec" - Validità - Perfezionamento - Accettazione dal sistema e ricezione del messaggio di consegna.
NOTIFICAZIONI - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - DIFENSORE
In tema di notificazione al difensore mediante invio dell'atto, tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), la semplice verifica dell'accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell'allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 2 n. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 149, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 150, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 151 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591 com. 3, Decreto Legge 16/10/2012 num. 179 art. 16 com. 4 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)