Sez. 2, Sentenza n. 50316 del 16/09/2015 Cc. (dep. 22/12/2015) Rv. 265394 - 01
NOTIFICAZIONI - FORMA - FORME PARTICOLARI | Notifiche al difensore a mezzo PEC - Riconducibilità ai " mezzi tecnici idonei" previsti dall'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen. - Validità - Sussistenza - Mancata emanazione dei decreti attuativi previsti dalla legge 18 ottobre 2012, n. 179 - Irrilevanza.
NOTIFICAZIONI - FORMA - FORME PARTICOLARI
In tema di notifiche ai difensori, l'art. 148, comma secondo bis, cod. proc. pen., consente la notifica " con mezzi tecnici idonei", tra cui va ricompresa la trasmissione telematica se certificabile, e ciò a prescindere dall'emanazione da parte del Ministero della giustizia dei decreti attuativi, destinati a regolamentare l'utilizzo della P.E.C., secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 18 ottobre 2012, n.179.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 2 n. 2, Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)