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Sez. 5, Sentenza n. 20522 del 12/10/2016 (Rv. 641491 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE | Servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione - Termine di decadenza per l'accertamento - Art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972 - Applicabilità - "Dies a quo".
Stato
decisa il 2016-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641491-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE - IN GENERE

In tema di tassa sulle concessioni governative relative alla stipula di contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia mobile, deve essere applicata la disciplina speciale di cui all'art. 13 del d.P.R. n. 641 del 1972 e non quella generale prevista dall'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, sicché opera il termine di decadenza triennale, il cui "dies a quo" va identificato nel giorno in cui è stata commessa la violazione e, cioè, in quello entro cui deve essere pagata la bolletta poiché la tassa di concessione governativa va riscossa unitamente al canone di abbonamento, ai sensi della nota 1 all'art. 21 della Tariffa allegata al d.P.R n. 641 del 1972.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 641 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)