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Sez. 3, Sentenza n. 3899 del 07/07/1979 (Rv. 400361 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - PERDITA DELLA CAPACITA DEL CONTUMACE - OMESSA COMUNICAZIONE ALLE ALTRE PARTI IN UNO DEI MODI PREVISTI DALL'ART 300 COD PROC CIV - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400361-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - PERDITA DELLA CAPACITA DEL CONTUMACE - OMESSA COMUNICAZIONE ALLE ALTRE PARTI IN UNO DEI MODI PREVISTI DALL'ART 300 COD PROC CIV - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - ESCLUSIONE.*

In caso di perdita della capacita della parte rimasta contumace (nella specie: interdizione legale, a seguito di condanna penale per omicidio), l'evento interruttivo del processo deve considerarsi come non avvenuto, qualora non sia stato portato a conoscenza nei modi previsti dall'art 300 quarto comma cod proc civ, data la tipicita dei mezzi di conoscenza previsti dalla norma che non consente la possibilita di equipollenti. (Conf 393/71, mass n 349988).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)