Sez. U, Sentenza n. 393 del 17/02/1971 (Rv. 349988 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - DELLA PARTE CONTUMACE - CONOSCENZA A MEZZO DI NOTIFICAZIONE O CERTIFICAZIONE - NECESSITA - EQUIPOLLENTI - ESCLUSIONE - INTERRUZIONE AUTOMATICA - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITA PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - DELLA PARTE CONTUMACE - CONOSCENZA A MEZZO DI NOTIFICAZIONE O CERTIFICAZIONE - NECESSITA - EQUIPOLLENTI - ESCLUSIONE - INTERRUZIONE AUTOMATICA - INSUSSISTENZA.*
In caso di perdita della capacita della parte rimasta contumace, lo evento interruttivo del processo deve considerarsi come non avvenuto, ove non sia stato portato a conoscenza nei modi previsti dall'art 300, quarto comma, cod proc civ. data la tipicita dei mezzi di conoscenza previsti dalla norma, devono invero escludersi sia l'automaticita dell'interruzione, sia la possibilita di equipollenti. (Conf 391'71, mass n 349977' V 707'68, mass n 331925' 1168'67, mass n 327609).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)