Sez. 5, Sentenza n. 3303 del 05/02/2024 (Rv. 670544-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Redditi prodotti in Italia da associazione tedesca - Tassazione - Gestione di casa-famiglia con finalità psicopedagogica - Artt. 5 e 14 della Convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni - Applicabilità - Condizioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
In tema di tassazione dei redditi prodotti da una associazione straniera, la gestione in Italia, da parte di un soggetto residente all'estero e con compenso corrisposto da un'associazione tedesca, di una casa-famiglia per il recupero e l'istruzione di minori disagiati rientra tra le attività di natura educativa e pedagogica tassate in virtù dell'art. 14 della Convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni, purché abbia nel territorio nazionale una base fissa, che è concetto del tutto assimilabile a quello di stabile organizzazione previsto dall'art. 5 della Convenzione medesima.
Legge 24/11/1992 num. 459 all. I art. 5, Legge 24/11/1992 num. 459 all. I art. 14, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 162
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)