Sez. 5, Sentenza n. 2116 del 22/01/2024 (Rv. 670170-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Art. 14 Convenzione Italia-Germania sulle doppie imposizioni - Struttura con finalità psicopedagogica di stranieri disagiati - Stabile gestione da parte di soggetto estero - Con compenso corrisposto da associazione estera - Attività indipendente di natura educativa e pedagogica - Tassazione in Italia - Ragioni.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
In base all'art. 14 della convenzione italo-tedesca contro le doppie imposizioni, ratificata con l. n. 459 del 1992, costituisce attività indipendente di natura educativa e pedagogica, soggetta a imposizione in Italia, quella svolta da una struttura con finalità psicopedagogica di soggetti stranieri disagiati, gestita stabilmente nel territorio nazionale da un soggetto, residente all'estero, che percepisce da un'associazione straniera il proprio compenso; il concetto di "base fissa per l'esercizio delle attività", contenuto nell'art. 14, infatti, è del tutto equiparabile a quello di stabile organizzazione, ex art. 5 stessa convenzione, intesa come sede fissa, nel territorio dello Stato impositore, dell'attività esercitata, dotata di stabilità e capace, anche in via potenziale, di produrre autonomamente reddito.
Legge 24/11/1992 num. 459 all. 1 art. 5, Legge 24/11/1992 num. 459 all. 1 art. 14, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 162
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)