Sez. T, Sentenza n. 2286 del 31/01/2025 (Rv. 673826-02)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Divieto di doppie imposizioni - Convenzione Italia-USA - Art.14 della l. n. 20 del 2009 - Redditi della persona fisica che esercita la libera professione - Base fissa - Nozione - Stabile organizzazione - Differenze.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)
In tema di divieto di doppie imposizioni, la nozione di "base fissa", utilizzata dall'art. 14 della Convenzione Italia-USA, ratificata con la l. n. 20 del 2009, per ancorare la tassazione dei redditi della persona fisica che esercita la libera professione nello Stato contraente diverso da quello di residenza, si differenzia dalla nozione di "stabile organizzazione", utilizzata dall'art. 5 della citata Convenzione per la tassazione delle imprese, poiché per la prima è sufficiente la permanenza dell'attività in un luogo fisico in cui essa sia svolta in modo continuativo e non occasionale, a prescindere che esso appartenga al libero professionista o meno.
Legge 03/03/2009 num. 20 art. 14, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 165
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)