Sez. 2, Sentenza n. 24299 del 29/09/2008 (Rv. 605301 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE | Riscossione da parte dell'amministratore degli oneri condominiali in forza di bilancio preventivo sino all'approvazione del consuntivo di bilancio - Principio informatore della materia condominiale nel giudizio secondo equità del giudice di pace - Configurabilità - Conseguenze - Giudizio di equità - Principi informatori in materia di riscossione dei contributi condominiali - Fattispecie.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - IN GENERE
Nelle controversie da decidere secondo equità, uno dei principi informatori della materia condominiale deve ritenersi quello relativo alla legittimità della riscossione dei contributi condominiali da parte dell'amministratore, sulla base del bilancio preventivo regolarmente approvato sino a quando questo non sia stato sostituito dal bilancio consuntivo. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di pace, pronunciata secondo equità, per essersi fondata sull'opposto principio dell'illegittimità della riscossione dei contributi condominiali, ripartiti sulla base del bilancio preventivo, prima della scadenza del relativo esercizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)