Sez. 2, Sentenza n. 12691 del 30/05/2007 (Rv. 597610 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ | Sentenza n. 206 del 2004 della Corte costituzionale - Condominio - Norme sulla invalidità delle delibere dell'assemblea - Natura di principi informatori della materia - Individuazione - Limiti - Criteri - Conseguenze.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - SECONDO EQUITÀ
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, il giudizio secondo equità di cui all'art.113 secondo comma cod. proc. civ. è vincolato al rispetto dei "principi informatori della materia", che non si identificano con i "principi regolatori" della materia, atteso che il giudice di pace non ha il dovere di individuare la regola di equità traendola dalla disciplina legislativa, ma dovrà avere cura che essa non contrasti con i principi - preesistenti alle regole in concreto oggettivamente dettate - cui il legislatore si è ispirato nel porre quella disciplina. Pertanto, poiché le norme sul condominio non contemplano fra le ipotesi di invalidità delle delibere adottate dall'assemblea la nullità(figura residuale creata dalla dottrina e dalla giurisprudenza per i vizi più gravi), prevedendo espressamente soltanto la annullabilità, non è in contrasto con i principi informatori della materia la decisione del giudice di pace che, nell'adottare la soluzione più adeguata alla peculiarità del caso concreto, ritenga affetta da annullabilità (soggetta, quindi, al termine di decadenza di cui all'art.1137 cod. civ.), e non da nullità, la delibera che abbia addebitato soltanto al condomino proprietario dell'unità immobiliare, dalla quale provenivano le infiltrazioni di acqua negli appartamenti degli altri condomini, le spese relative agli accertamenti tecnici al riguardo espletati, non trattandosi della quota di contributi dovuti per la manutenzione o il rifacimento in conseguenza della responsabilità dei singoli o del condominio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)