Sez. 5, Sentenza n. 5652 del 23/11/1999 Cc. (dep. 14/01/2000) Rv. 215789 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Giudizio di annullamento con rinvio - Termine di dieci giorni per la decisione del Tribunale del riesame - Vigenza - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art 309 comma decimo cod. proc.pen. in relazione agli artt 3, 13 e 24 Costituzione, nella parte in cui non prevede la perdita di efficacia della misura coercitiva nel caso in cui, dopo il giudizio di annullamento da parte della Cassazione, il Tribunale del riesame non decida nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti da parte della Suprema corte. Invero, non risulta vulnerato il principio di eguaglianza (in quanto il procedimento di riesame che si svolge dopo la emanazione della misura cautelare è del tutto eterogeneo rispetto a quello che ha luogo dopo l'annullamento pronunciato dal giudice di legittimità), né quello di tutela della libertà personale (dal momento che esso non va sempre necessariamente soddisfatto con la fissazione di termini di perenzione, sanzionatori di ritardi ed inerzie), né, infine, quello del diritto di difesa (poiché esso può essere esercitato, con i crismi del contraddittorio, in camera di consiglio ai sensi degli artt. 127 e 309 cod.proc.pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)