Sez. 1, Sentenza n. 30344 del 14/06/2013 Cc. (dep. 15/07/2013) Rv. 256798 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Decisione di annullamento con rinvio - Termine per la decisione del Tribunale del riesame - Conseguenze della violazione - Questione di legittimità costituzionale - Infondatezza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 13 e 111della Costituzione, nella parte in cui non prevede la perdita di efficacia della misura coercitiva nel caso in cui, dopo la decisione di annullamento da parte della Cassazione, il Tribunale del riesame in sede di rinvio non decida nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)