Sez. U, Sentenza n. 1 del 15/01/1999 Cc. (dep. 23/03/1999) Rv. 212744 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE | Inosservanza - Automatica perdita di efficacia del provvedimento cautelare a norma dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen. - Giudice legittimato a dichiararla - Indicazione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - TERMINE
Nei casi di perdita di efficacia del provvedimento cautelare a norma dell'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., il soggetto che ha diritto a riacquistare la libertà può, in ogni tempo, salvo il limite della preclusione derivante dal giudicato cautelare, non solo chiedere al giudice del procedimento principale la dichiarazione di sopravvenuta caducazione automatica dell'ordinanza dispositiva della misura coercitiva per l'inosservanza dei termini indicati nella citata norma, ma anche agire dinanzi al giudice della procedura incidentale di impugnazione per farla valere. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'assenza di un obbligo di devoluzione della questione al giudice del procedimento principale risponde alla logica complessiva del sistema, secondo cui il giudice della procedura incidentale di impugnazione è giudice della propria competenza, della regolare instaurazione del contraddittorio e della validità di ogni suo atto, nonché, a maggior ragione, del rispetto dei termini della procedura, dalla cui inosservanza discenda la perdita di efficacia dell'ordinanza coercitiva, logicamente pregiudiziale rispetto a ogni altra questione di legittimità o di merito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 279 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 306, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 306, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 10 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)