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Sez. 3, Sentenza n. 2527 del 09/07/1969 (Rv. 342093 - 01)

VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) - ISCRIZIONE - PRESUNZIONE JURIS TANTUM DI PROPRIETA IN FAVORE DELL'INTESTATARIO - PROVA CONTRARIA - LIBERTA DI PROVA - PRESUNZIONI SEMPLICI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1969-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342093-01

VEICOLI - PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (PRA) - ISCRIZIONE - PRESUNZIONE JURIS TANTUM DI PROPRIETA IN FAVORE DELL'INTESTATARIO - PROVA CONTRARIA - LIBERTA DI PROVA - PRESUNZIONI SEMPLICI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

L'iscrizione dei veicoli a motore nel PRA da luogo ad una presunzione relativa di proprieta nei confronti dell'intestatario, salva la prova contraria, che puo darsi con qualunque mezzo idoneo e consentito dalla legge, ed anche per presunzioni, purche queste siano tratte non da altre presunzioni, ma da fatti ed inequivoci.*

Riferimenti normativi: Legge 15/03/1927 num. 436 art. 11, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)