Sez. 3, Sentenza n. 6684 del 20/04/1999 Ud. (dep. 28/05/1999) Rv. 213991 - 01
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE | Società in nome collettivo - Mancata nomina dell'amministratore - Reato omissivo - Singoli soci - Responsabilità.
PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE
In tema di responsabilità penale nel caso di una società in nome collettivo, nella quale non vi sia stata la nomina dell'amministratore, ove la violazione sia integrata da una omissione, responsabile è ogni singolo socio. Infatti ad ognuno di questi competono per intero i poteri ed i doveri connessi alla qualità.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 27 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)