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Sez. 3, Sentenza n. 35883 del 15/06/2007 Ud. (dep. 01/10/2007) Rv. 237557 - 01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE | Società di persone - Società in nome collettivo - Reati contravvenzionali - Soggetto responsabile - Singolo socio - È tale.
Stato
decisa il 2007-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/237557-01

PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - IN GENERE

La responsabilità per le violazioni contravvenzionali commesse nell'ambito di una società in nome collettivo grava su ciascun socio in quanto titolare del diritto-dovere di amministrare, essendo irrilevante l'esercizio di fatto di mansioni diverse da parte dei singoli soci. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto corretta l'affermazione della responsabilità penale nei confronti di ambedue i soci di una s.n.c. esercente l'attività di bar-pizzeria per aver omesso di fare eseguire ad un dipendente minorenne la visita medica preventiva all'assunzione, ritenendo irrilevante la circostanza che uno dei soci si occupasse di fatto dell'amministrazione e l'altro svolgesse esclusivamente le mansioni di pizzaiolo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Legge 17/10/1967 num. 977 art. 8, Legge 17/10/1967 num. 977 art. 26 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/09/1994 num. 566, Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 345, Decreto Legisl. 04/08/1999 num. 758, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 262

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)