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Sez. U - , Ordinanza n. 15570 del 04/06/2021 (Rv. 661706 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Amministratori e revisori di un consorzio di sviluppo industriale - Inadempimento agli obblighi contabili e gestionali - Azione risarcitoria - Giurisdizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661706-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia volta a far valere la responsabilità contrattuale degli amministratori e dei revisori di un consorzio di sviluppo industriale, avente natura di ente pubblico economico, per inadempimento agli obblighi di natura contabile e gestionale derivanti dagli artt. 2608, 1710 e 1176 c.c., atteso che, nel caso in cui oltre al danno civilistico sia prospettabile anche un danno erariale, deve comunque ritenersi ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio e l'eventuale interferenza tra i due giudizi può porre solo una questione di proponibilità dell'azione da far valere davanti al giudice successivamente adito.

Costituzione art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 1, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1710, Cod. Civ. art. 2608

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)