Sez. L, Sentenza n. 3150 del 24/05/1985 (Rv. 440845 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - A SOCIETÀ CON O SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA - SEDE EFFETTIVA - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - A SOCIETÀ CON O SENZA PERSONALITÀ GIURIDICA - SEDE EFFETTIVA - ACCERTAMENTO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'accertamento, alla stregua delle risultanze probatorie, della Sede effettiva di una società (avente o no personalità giuridica), compiuto dal giudice del merito al fine di stabilire la validità o meno della notifica di un atto ad essa rivolto, è incensurabile in Sede di legittimità, ove sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi. (V 1358/85, mass n 439422).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)