Sez. 1, Sentenza n. 3620 del 24/02/2004 (Rv. 570428 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Nella sede effettiva anziché nella sede legale - Validità - Sede effettiva - Nozione - Accertamento - Indagine di fatto - Conseguenze - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE
In tema di notificazione alle persone giuridiche, deve considerarsi valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una società avente personalità giuridica, anziché nella sede legale, operando anche ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell'art. 145 cod. proc. civ. la disposizione di cui all'art. 46, secondo comma, cod. civ., secondo il quale, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della stessa anche quest'ultima. Ad un tal riguardo, ai fini della configurabilità di una sede effettiva occorre che nel luogo indicato abbiano concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente ed operino i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi: il relativo accertamento costituisce un'indagine tipicamente di fatto rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e congruamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)