Sez. 1, Sentenza n. 1358 del 18/02/1985 (Rv. 439422 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - AVVISO FISSAZIONE UDIENZA - NOTIFICA - A SOCIETÀ - TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE - NOTIFICA IN ALTRO LUOGO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE - AVVISO FISSAZIONE UDIENZA - NOTIFICA - A SOCIETÀ - TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE - NOTIFICA IN ALTRO LUOGO - VALIDITÀ - CONDIZIONI.*
La notificazione al contribuente dell'avviso dell'udienza davanti alla commissione tributaria di secondo grado, alla quale provveda il messo comunale, secondo la previsione degli artt. 19 e 32 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 (nella specie, prima delle modifiche introdotte dal d.P.R. 3 novembre 1981 n. 739), resta soggetta, in difetto di specifiche deroghe, alla disciplina generale del codice di rito. Pertanto, qualora detta notificazione riguardi una società, ed il messo comunale, riscontrato il trasferimento di essa in un luogo diverso dalla Sede legale (come indicata con il ricorso introduttivo), provveda alla consegna dell'atto in tale altro luogo, a mani di persona che lo riceva senza riserve, la validità della notificazione stessa deve essere affermata, a norma dell'art. 145 cod. proc. civ., in relazione all'art. 46 cod. civ., ove risulti accertato che in quel luogo vi sia la Sede effettiva della società (accertamento riservato al giudice del merito, e non suscettibile di cognizione diretta da parte della suprema Corte, in quanto non investe un'attività processuale del giudice o delle parti), ed ove inoltre la destinataria non abbia fornito la prova contraria, per superare la presunzione che il consegnatario senza riserve dell'atto rientri fra le persone contemplate dal primo comma del citato art. 145 cod. proc. civ.. (V 3175/82, mass nn 421117, 421118; (V 710/82, mass n 418505).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 46, Cod. Proc. Civ. art. 145, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 15 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 32 CORTE COST., DPR 03/11/1981 num. 739 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)