diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 169 del 10/01/1984 (Rv. 432420 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIA SU DIRITTO PATRIMONIALE - RICONOSCIMENTO DELLA PRETESA DEL DIPENDENTE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE - DEROGA ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI - SUBORDINAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL RISCONTRO DI DETERMINATE CONDIZIONI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432420-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIA SU DIRITTO PATRIMONIALE - RICONOSCIMENTO DELLA PRETESA DEL DIPENDENTE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE - DEROGA ALLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONDIZIONI - SUBORDINAZIONE DEL RICONOSCIMENTO DEL DIRITTO AL RISCONTRO DI DETERMINATE CONDIZIONI - ESCLUSIONE.*

Con riguardo a controversia su diritto patrimoniale inerente a rapporto di pubblico impiego, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo trova deroga, in favore di quella del giudice ordinario, per effetto di riconoscimento da parte della amministrazione della pretesa del dipendente, solo quando tale riconoscimento sia pieno, investendo anche il "quantum" e la esigibilità di detta pretesa, sicché la vertenza si riferisca soltanto al concreto pagamento delle somme dovute. L'indicata deroga, pertanto, non può derivare da un riconoscimento del diritto del dipendente che sia subordinato al riscontro di determinate condizioni (nella specie, mancata prestazione di lavoro retribuito presso terzi). (V 829/82, mass n 418645).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)