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Sez. U, Sentenza n. 829 del 10/02/1982 (Rv. 418645 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DOMANDA DEL PUBBLICO DIPENDENTE DIRETTA AL PAGAMENTO DI SPETTANZE RETRIBUTIVE CONTESTATE QUANTO ALLA EPOCA DI INSORGENZA DEL DIRITTO ED IN ORDINE ALLE QUALI SIA ECCEPITA LA PRESCRIZIONE - SPETTANZA ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Stato
decisa il 1982-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418645-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - CONTROVERSIE DEVOLUTE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DOMANDA DEL PUBBLICO DIPENDENTE DIRETTA AL PAGAMENTO DI SPETTANZE RETRIBUTIVE CONTESTATE QUANTO ALLA EPOCA DI INSORGENZA DEL DIRITTO ED IN ORDINE ALLE QUALI SIA ECCEPITA LA PRESCRIZIONE - SPETTANZA ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*

La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di pubblico impiego, comprende tutte le controversie ad esso inerenti, anche di contenuto patrimoniale, eccettuate solo quelle su diritti patrimoniali conseguenziali alla illegittimità di un atto amministrativo, dichiarata in giudizio o riconosciuta dalla amministrazione, situazione, quest'ultima, ravvisabile, ove l'Azione del pubblico dipendente sia fondata sul riconoscimento del suo diritto da parte dell'amministrazione, unicamente nel caso in cui tale riconoscimento investa la pretesa azionata in tutta la sua estensione quantitativa e nella sua esigibilità. Pertanto, è devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, e non del giudice ordinario, la domanda del pubblico dipendente diretta al pagamento di spettanze retributive, qualora siano in contestazione l'epoca in cui è sorto il relativo diritto e la intervenuta prescrizione o meno del medesimo. (V 5242/81, mass n 416010; (V 947/81, mass n 411470; (V 4422/78, mass n 394084; (V 3203/74, mass n 371702).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)