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Sez. 3, Sentenza n. 5867 del 08/11/1982 (Rv. 423619 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE - EFFETTI - PROCEDIMENTO - FASI - CONTROVERSIE SULLA SUSSISTENZA O SULL'AMMONTARE DI UNO O PIÙ CREDITI OPPURE DI DIRITTI DI PRELAZIONE - PROPONIBILITÀ NELLA FASE DI DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA DEPOSITATA IN SOSTITUZIONE DEL BENE PIGNORATO.*
Stato
decisa il 1982-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423619-01

ESECUZIONE FORZATA - PIGNORAMENTO - CONVERSIONE - EFFETTI - PROCEDIMENTO - FASI - CONTROVERSIE SULLA SUSSISTENZA O SULL'AMMONTARE DI UNO O PIÙ CREDITI OPPURE DI DIRITTI DI PRELAZIONE - PROPONIBILITÀ NELLA FASE DI DISTRIBUZIONE DELLA SOMMA DEPOSITATA IN SOSTITUZIONE DEL BENE PIGNORATO.*

La conversione del pignoramento ha l'effetto di sostituire, nel vincolo, una somma di denaro - pari all'importo delle spese e dei crediti - al bene oggetto del pignoramento, il quale, pertanto, permane, vincolando, dopo la sostituzione, la somma depositata al soddisfacimento dei crediti per cui si procede, comprensivi degli interessi e delle spese. Conseguentemente l'iter procedurale deve proseguire fino a tale soddisfacimento che - restando soppressa la sola fase della vendita, ormai inutile - avviene con la distribuzione della somma di denaro, depositata in sostituzione del bene pignorato, fra il creditore pignorante e quelli intervenuti, senza che una tale fase possa essere omessa, mentre le controversie di cui all'art. 512 cod. proc. civ., attinenti alla sussistenza o all'ammontare di uno o più crediti ovvero di diritti di prelazione, vanno sollevate soltanto nel corso di essa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 495 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 510, Cod. Proc. Civ. art. 512

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)