Sez. 3, Sentenza n. 19876 del 29/08/2013 (Rv. 627858 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE | Intimazione di più precetti per lo stesso credito - Legittimità - Condizioni e limiti.
ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - NOTIFICAZIONE
Non è preclusa al creditore la rinnovazione del precetto per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché egli non chieda, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 479, Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 483, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)