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Sez. 1, Sentenza n. 3273 del 29/05/1984 (Rv. 435309 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTI DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA - VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'I.V.A. - CREDITO RELATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - AMMISSIONE AL PASSIVO CON RISERVA ANTERIORMENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IRROGATIVO DELLA SANZIONE - LICEITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-05-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435309-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI - ACCERTAMENTI DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - AMMISSIONE CON RISERVA - VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'I.V.A. - CREDITO RELATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - AMMISSIONE AL PASSIVO CON RISERVA ANTERIORMENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO IRROGATIVO DELLA SANZIONE - LICEITÀ - CONDIZIONI.*

Anche in tema di violazione delle norme sull'i.V.A., il procedimento ed il conseguente atto irrogativo della sanzione pecuniaria hanno la funzione di accertare, nei suoi termini anche quantitativi, una obbligazione pecuniaria collegata ad un fatto costitutivo precedente (consumazione dell'illecito tributario). Pertanto, in ipotesi di fallimento dell'autore di quella violazione, il relativo credito dell'amministrazione finanziaria è ammissibile al passivo (con riserva) senza che sia rilevante che, alla correlativa data, non sia stato ancora emesso il provvedimento irrogativo della sanzione, sempre che all'atto della dichiarazione di fallimento si sia già consumato l'illecito tributario, essendo questo il momento in cui si realizza la fattispecie costitutiva del diritto di credito da far valere in concorso con gli altri creditori. (V 229/82, mass n 417916, sulla seconda parte; (Conf 5552/83, mass n 430495, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 3, Legge 07/01/1929 num. 4 art. 21 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)