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Sez. 2, Sentenza n. 5504 del 22/10/2013 Ud. (dep. 04/02/2014) Rv. 258198 - 01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE | Autonomia rispetto alla corrispondente ipotesi consumata - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258198-01

REATO - DELITTO TENTATO (TENTATIVO) - IN GENERE

L'autonomia del delitto tentato comporta che gli effetti giuridici sfavorevoli previsti con specifico richiamo di determinate norme incriminatrici vanno riferiti alle sole ipotesi di reato consumato e ciò in quanto le norme sfavorevoli sono di stretta interpretazione e, in difetto di espressa previsione, non possono trovare applicazione anche per le corrispondenti ipotesi di delitto tentato. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto che tra i reati di cui agli artt. 628, 629 e 630 cod. pen., per i quali non opera, ai sensi dell'art. 649, comma terzo, prima parte, cod. pen., la causa di non punibilità prevista da detta disposizione, non rientra l'ipotesi dell'estorsione tentata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 628 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Cod. Pen. art. 630 CORTE COST., Cod. Pen. art. 649 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)